Nessuna distanza minima per edifici con lucernari tradizionali

Fa discutere la sentenza 4628 del 5 ottobre scorso secondo la quale, la normativa che regola la distanza tra gli edifici per garantire il corretto spazio espositivo non si applica ai lucernari tradizionali.
Parte tutto dalla vicenda di due proprietari di appartamenti adiacenti ricavati dalla ristrutturazione di un rustico, che si sono visti costruire una mansarda nella porzione di edificio adiacente, che è andata a coprire il lucernario esposto per permettere l’illuminazione degli ambienti sottostanti.
La nuova costruzione, stando agli esiti delle perizie, ostacola la corretta illuminazione ed era in evidente violazione delle normative sulle distanze tra pareti finestrate. Secondo quando indicato nel Decreto 1444/1968, che regola la distanza tra edifici con pareti finestrate, che indica espressamente in almeno dieci metri la distanza tra gli edifici, non può essere applicato alla situazione di cui sopra, poiché le pareti munite di finestre, a differenza dei lucernari tradizionali, non svolgono solo ed esclusivamente funzione di illuminazione, ma sono anche considerate come vedute.
Ma per definizione del codice civile, le finestre e le aperture del tetto non rientrano nella stessa classificazione delle finestre, perchè non consentono l’affaccio sia laterale che obliquo, ma sono semplici elementi dai quali passa luce e aria.
Nonostante il ricorso al Tar, hanno confermato la sentenza, permettendo al proprietario dell’edificio adiacente di costruire il piano superiore a meno di dieci metri dal lucernario.
E’ importante considerare nella situazione in esame come, l’impiego di finestre, sia orizzontali che da tetto, nella situazione in questione avrebbe comportato l’attuazione delle normativa, mentre al contrario essendo i lucernari tradizionali considerati diversamente, non rientrano negli elementi di applicazione delle regole edilizie. I lucernari tubolari, nonostante appartengano alla stessa classificazione dei lucernari tradizionali, sono prodotti diversi, poiché non richiedono un’apertura di grandi dimensioni nel tetto come i lucernari tradizionali e possono essere montati anche lateralmente come le finestre, ed evidenziano un utilizzo esclusivo come punto di illuminazione e aerazione.
Questo è uno dei motivi principali per i quali viene scelto il tubo di luce Solatube per l’illuminazione e aerazione del bagno cieco.
Inoltre Solatube è un dispositivo estremamente duttile e che non richiede grandi opere di installazione al contrario delle finestre e dei lucernari, perchè può curvare attorno agli elementi architettonici e richiede un’apertura minima nel tetto.
Molto spesso l’installazione di un tunnel di luce Solatube permette di superare i limiti di illuminazione, semplicemente esponendo alla luce solare il terminale del condotto, munito della Calotta, e grazie alla struttura particolare della Calotta RayBender 3000, esclusiva dei prodotti Solatube, la luce può essere catturata anche ad angoli minimi.
L’operazione di innalzamento della calotta oltre l’orizzonte della luce, è un’operazione semplicissima, che necessita solamente di aggiungere una parte al condotto. Inoltre la Calotta è realizzata con una resina speciale che può resistere a pressioni altissime e la particolare forma non permette depositi, per cui virtualmente è un prodotto che non richiede alcuna manutenzione.
La calotta dei tunnel di luce Solatube, filtra i raggi UV e impedisce il surriscaldamento dell’ambiente illuminato.